(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 4 del 1
                             marzo 2002)
Premesso che la giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 272
  del 18 febbraio 2002;
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              E m a n a
il seguente regolamento:
1. Definizione di attivita agritutristiche e di imprenditore agricolo
ai fini della legge regionale.
    L'esercizio    dell'agriturismo   presuppone   il   rapporto   di
connessione   e   complementarieta'   con   l'attivita'  dell'impresa
agricola.  Le  attivita'  di  coltivazione  del  fondo, silvicoltura,
allevamento,  e  le  attivita'  a  queste  connesse  devono  rimanere
principali e prevalenti.
    Il principio della prevalenza viene stabilito con il criterio del
tempo  lavoro,  utilizzando  a  tal  fine  le  tabelle di conversione
allegate.  Il  tempo  di  lavoro  dedicato  all'attivita' tipicamente
agricola  deve  essere  superiore  a  quello  dedicato  all'attivita'
agrituristica.  Nelle sole aziende localizzate in zone montane o site
in aree svantaggiate ai sensi del regolamento CEE n. 75/268, il tempo
di  lavoro che deve essere dedicato all'attivita' agricola e' ridotto
al 40% del totale.
    L'attivita'  agrituristica  puo' essere esercitata esclusivamente
dall'imprenditore  agricolo, singolo o associato, cosi' come definito
dall'Art.  2135,  e  successive modifiche ed integrazioni, del codice
civile,  ovvero da un suo familiare ai sensi e per gli effetti di cui
all'Art.  230-bis  del  codice civile. Le cooperative agricole e loro
consorzi,  ai  fini  della  legge  regionale,  sono  equiparate  agli
imprenditori agricoli.
    Gli imprenditori agricoli che non svolgono l'attivita' agricola a
titolo   principale   possono  esercitare  l'attivita'  agrituristica
purche'   il   reddito  proveniente  dall'azienda  agricola  non  sia
inferiore al 60% del reddito complessivo dell'imprenditore.
    Rientrano  tra  le  attivita'  agrituristiche,  ancorche'  svolte
all'esterno  dei  beni  fondiari  nella  disponibilita' dell'impresa,
l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali, e didattiche, di
pratica    sportiva    (laghetti    per    pesca   sportiva,   ecc.),
escursionistiche   e  di  ippoturismo  finalizzate  ad  una  migliore
fruizione  e  conoscenza  del territorio, nonche' la degustazione dei
prodotti  aziendali,  ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della
legge n. 268/1999.
2. Esercizio dell'agriturismo.
    Le    attivita'    agrituristiche   possono   essere   esercitate
esclusivamente  dai  soggetti  specificati  all'art.  1. Essi possono
avvalersi  di  personale dipendente assunto per l'attivita' aziendale
agricola,  da  utilizzarsi  prevalentemente  in detta attivita' e nel
tempo residuo nelle attivita' agrituristiche.
    L'inquadramento di assunzione e' quello previsto nel contratto di
lavoro  agricolo. Tali disposizioni non si applicano alle cooperative
e  ai  consorzi,  i  quali oltre all'impiego dei propri soci, possono
assumere  personale  da  destinare  in  via  esclusiva  all'esercizio
dell'attivita' agrituristica.
    Le  dizioni "imprenditore agrituristico", "azienda agrituristica"
o  "agriturismo", possono essere usate solo da imprenditori e aziende
regolarmente  iscritte nell'albo regionale e regolarmente autorizzate
dal sindaco del comune dove viene svolta l'attivita'.
    Condizione     indispensabile    per    esercitare    l'attivita'
agrituristica    e'    l'iscrizione    all'albo    degli   "Operatori
agrituristici"  di  cui  all'Art. 8 della legge regionale n. 13/2001;
l'iscrizione va richiesta al presidente della commissione di cui allo
stesso art. 8, secondo i modelli allegati al presente regolamento.
    Gli  operatori  che,  iscritti all'albo, non iniziano l'attivita'
entro cinque anni dall'iscrizione, vengono cancellati.
    Il  provvedimento, emesso dal direttore generale dell'assessorato
regionale  all'agricoltura,  e'  trasmesso  agli  interessati  ed  e'
comunicato  alla  commissione di cui all'Art. 8 della legge regionale
n. 13/2001 nella prima seduta utile.
3.  Utilizzo  degli  immobili  per  uso  agrituristico  e  disciplina
urbanistica.
    Possono   essere   utilizzati   per   l'esercizio  dell'attivita'
agrituristica:
      a) i  locali  siti  nell'abitazione  dell'imprenditore agricolo
ubicata  nel  fondo,  compresa  la  cucina  utilizzata  dallo  stesso
imprenditore nell'esercizio dell'attivita' agricola;
      b) i   locali  siti  nell'immobile  dell'imprenditore  agricolo
ubicato  nei  centri abitati, individuati attraverso i criteri di cui
all'Art. 4, comma 2) della legge regionale;
      c) gli  edifici  o parte di essi, ubicati nel fondo, e non piu'
necessari alla conduzione dello stesso.
    L'utilizzo   dei  predetti  immobili  a  fini  agrituristici  non
determina cambio di destinazione d'uso.
    Gli    interventi   di   ampliamento,   adeguamento   funzionale,
ristrutturazione e restauro del patrimonio edilizio esistente, devono
avvenire   nel  rispetto  dei  materiali  costruttivi  tipici,  delle
tipologie,  degli elementi architettonici e decorativi caratteristici
dei luoghi.
    I  requisiti  strutturali  e  igienico-sanitari  per  i locali da
adibire  ad  uso  agrituristico  sono  quelli  previsti dalle vigenti
disposizioni  e dai regolamenti edilizi comunali, eccezione fatta per
l'altezza che non deve essere inferiore all'altezza media di 2,40 per
i  comuni  posti  nelle  zone  montane  e  svantaggiate  di  cui alla
direttiva CEE n. 75/268.
    Qualora  l'azienda  agrituristica  intenda  dotarsi  di  piscina,
quest'ultima dovra' avere le seguenti caratteristiche:
      a) superficie della vasca non superiore a mq 140;
      b) profondita' massima dell'acqua non superiore a 140 cm.
    Le  piscine  facenti  parte  dell'azienda  agrituristica  sono da
considerarsi  ad  uso  privato  e  riservate ai soli ospiti di cui ai
successivi articoli 4 e 5.
4. Ospitalita' nei locali aziendali.
    L'ospitalita'  per  soggiorno  deve  essere  esercitata in locali
appositamente  predisposti,  rispondenti ai requisiti di abitabilita'
previsti  per  le  case  di civile abitazione, fatte salve le deroghe
sulle  altezze di cui al precedente art. 3. I servizi igienici devono
ricomprendere  un  lavabo,  vasca  o doccia, tazza e bidet e dovranno
essere almeno uno ogni 6 posti letto.
    Per quanto riguarda l'arredamento, dovra' essere disponibile, per
persona, un letto ed una seggiola ed in ogni stanza dovra' esserci un
armadio ed un cestino per i rifiuti.
    Il  limite  massimo  di  ricettivita' e' di 24 posti letto per le
aziende singole e 60 per le associate.
5. Ospitalita' in spazi aperti.
    L'ospitalita'  in spazi aperti deve essere esercitata in piazzole
attrezzate  per tende e/o per la sosta di roulotte e autocaravan. Gli
spazi aperti devono possedere i seguenti requisiti:
      a) la  superficie per ogni piazzola deve essere non inferiore a
40 mq;
      b) la  sistemazione  di  tale  superficie  deve  essere a prova
d'acqua e di polvere realizzabile anche con inerbimento del terreno;
      c) la  superficie  complessiva  degli  spazi aperti deve essere
dotata   di   almeno   un   erogatore  d'acqua  potabile,  di  idonea
illuminazione  e di un congruo numero di prese elettriche di corrente
con salvavita a scatto.
    Nell'ospitalita' in spazi aperti i servizi igienici, nella misura
e  tipologia  di  cui  all'art.  4,  possono  essere  garantiti anche
all'interno della struttura edilizia dell'azienda agricola.
    Il  limite  massimo di ricettivita' in spazi aperti e' fissato in
24 persone. In caso di contemporaneo esercizio di attivita' ricettiva
in  locali  aziendali,  il numero complessivo di ospiti dovra' essere
sommato  e  rispettare  i limiti di cui all'Art. 5, terzo comma della
legge regionale n. 13/2001.
6. Somministrazione di pasti e bevande.
    Nell'azienda  agrituristica  possono essere somministrati pasti e
bevande,  privilegiando  la  gastronomia  regionale  e  le produzioni
tipiche  tradizionali  e/o  biologici,  in  favore  degli  ospiti che
soggiornano e dei visitatori occasionali.
    Per  prodotto  tipico  e/o  tradizionale  non si fa riferimento a
disciplinari di tutela ma alle tradizioni regionali.
    A  tale fine devono essere utilizzati cibi ottenuti da produzioni
aziendali  trasformate  in  azienda  o  all'esterno,  in  misura  non
inferiore  al  60% del valore annuo della materia prima utilizzata ed
almeno  il  25%,  del  valore  annuo, deve essere acquistato da altri
produttori agricoli singoli o associati della Regione Molise.
    Le  percentuali di cui sopra vanno modificate, ai sensi dell'Art.
3  della  legge  regionale,  per le aziende agrituristiche situate ad
un'altitudine superiore a 500 m/slm.
    Il  limite  di capienza massimo per i punti di ristoro e' fissato
in  80 posti a sedere. La somministrazione di spuntini (piatti freddi
non  riconducibili  a pasti completi) e bevande non ricade nei limiti
di capienza.
7. Vendita di prodotti aziendali.
    L'imprenditore    agrituristico    puo'    vendere,   all'interno
dell'azienda,   i   prodotti   ricavati   dall'attivita'  agricola  e
zootecnica,  prodotti tipici e tradizionali, trasformati o manipolati
in azienda o con lavorazioni extra aziendali.
    L'esercizio   di   tale   attivita'  deve  essere  esplicitamente
menzionato  all'interno della richiesta di autorizzazione, e non puo'
essere svolto in via esclusiva, ma in correlazione ad altre attivita'
agrituristiche.
8. Norme igienico-sanitarie dei locali di preparazione.
    Relativamente   alle  caratteristiche  igienico-strutturali  sono
fatte salve le autorizzazioni gia' concesse. L'azienda agrituristica,
intesa anche come complesso di strutture funzionalmente correlate tra
loro  e  comunque  contraddistinte  da medesimo indirizzo, deve avere
almeno, se svolge funzione di somministrazione e/o vendita:
8.1. Locale cucina.
    E'   inteso   come  laboratorio  di  produzione,  preparazione  e
confezionamento  di  alimenti  e  bevande  destinati alla vendita e/o
somministrazione  agli  ospiti  e/o  avventori.  Esso non puo' essere
utilizzato  in  nessun modo come ambiente per la somministrazione dei
pasti ne' per l'esposizione e vendita dei prodotti.
    Il   locale  cucina,  di  dimensioni  proporzionate  al  tipo  di
attivita'  svolta,  nonche' con illuminazione ed aerazione naturale o
artificiale adeguate, deve essere dotato di:
      a) pareti  fino all'altezza di due metri e pavimenti lavabili e
disinfettabili;
      b) dispositivi  idonei  ad  evitare  la  presenza  di roditori,
insetti ed altri animali indesiderati;
      c) attrezzature   ed  utensili  riconosciuti  idonei  sotto  il
profilo  igienico-sanitario, facilmente lavabili e disinfettabili (di
norma si deve evitare l'uso di piani di lavoro in legno e di utensili
con manico in legno);
      d) fornitura  di  acqua  potabile,  calda e fredda, erogata con
comando non azionabile a mano ne' a gomito;
      e) sistema di scarico delle acque reflue dei lavelli, dotato di
pozzetti e sifone;
      c) celle   e/o   armadi   frigoriferi  in  numero  e  capacita'
proporzionati all'entita' della lavorazione.
    N.B.:   Le   aziende  nelle  quali  si  proceda  unicamente  alla
somministrazione della prima colazione agli ospiti alloggiati possono
avere  anche  un  solo locale, di dimensioni proporzionate al tipo di
attivita'  svolta,  nonche'  con  aerazione  naturale  o  artificiale
sufficiente  e dotato di dispositivi idonei ad evitare la presenza di
roditori,  insetti  ed altri animali indesiderati, da adibire anche a
tale  servizio. In caso di mancanza di una normale cucina nell'ambito
dell'azienda  il  locale  dev'essere  dotato di almeno un lavello, un
frigorifero e di fornelli.
8.2. Sala di ristorazione.
    Tale  locale,  oltre  che  alla  somministrazione  dei pasti agli
ospiti  e/o  avventori,  puo'  essere  destinato, in apposito reparto
separato    e    previa    adozione   di   tutti   gli   accorgimenti
igienico-sanitari  necessari,  anche  all'esposizione  e  vendita  di
prodotti.  La  sala ristorazione, di dimensioni proporzionate al tipo
di  attivita'  svolta,  nonche'  con aerazione naturale o artificiale
sufficiente,  dev'essere  dotata  di dispositivi idonei ad evitare la
presenza di roditori, insetti ed altri animali indesiderati.
8.3. Servizi igienici.
    I  locali dei servizi igienici non devono comunicare direttamente
con  i locali adibiti alla produzione, preparazione, confezionamento,
somministrazione e vendita di alimenti e bevande. Detti locali devono
essere dotati di:
      a) pareti  fino all'altezza di due metri e pavimenti lavabili e
disinfettabili;
      b) fornitura  di  acqua  potabile,  calda e fredda, erogata con
comando non azionabile a mano ne' a gomito;
      c) lavelli  provvisti di distributori automatici di sapone e di
asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso.
    In  funzione  della  tipologia di attivita' svolta vanno previsti
almeno:
    8.3.1. Servizi igienici funzionali alla sala di ristorazione.
    Tali  servizi possono identificarsi con quelli degli alloggi solo
nel  caso  in  cui  si  somministrino  pasti  unicamente  agli ospiti
alloggiati. In caso di ristorazione rivolta all'esterno e' necessaria
la  predisposizione di specifici servizi igienici, in numero adeguato
alla  recettivita'  dell'azienda. I locali adibiti a servizi igienici
non  devono  comunicare  direttamente  con la sala di ristorazione ma
devono  essere  separati  da  questa mediante un'antibagno, dotato di
porta a chiusura automatica. Tale antibagno non e' necessario qualora
i   servizi   igienici  non  immettano  direttamente  nella  sala  di
ristorazione.
    Vengono  fatte  salve  le  norme  relative  ai  servizi  igienici
destinati anche ai portatori di handicap.
    N.B.:   Le   aziende  nelle  quali  si  proceda  unicamente  alla
somministrazione   della  prima  colazione  agli  ospiti  alloggiati,
possono  avere  anche  un solo locale adibito a servizi igienici, che
non  devono  comunicare  direttamente  con  la  sala  adibita a prima
colazione,  ma  separata  da  questa mediante un'antibagno, dotato di
chiusura ermetica;
    8.3.2. Servizi igienici funzionali alla cucina.
    Tali   servizi,   qualora  non  si  faccia  ricorso  a  personale
dipendente o comunque diverso dai gestori dell'azienda, possono anche
identificarsi  con  quelli in dotazione alla struttura agrituristica,
fermo  restando  che,  comunque,  devono  essere  diversi dai servizi
igienici  destinati  all'alloggio  degli  ospiti  nonche'  da  quelli
previsti  per  gli  avventori  non alloggiati. Anche in questo caso i
locali  adibiti a servizi igienici non devono comunicare direttamente
con  il  locale  cucina  ma devono essere separati da questo mediante
un'antibagno,  dotato  di porta a chiusura automatica. Tale antibagno
non   e'   necessario   qualora  i  servizi  igienici  non  immettano
direttamente nel locale cucina;
    8.3.3. Spogliatoi.
    Qualora    per    l'attivita'    di   produzione,   preparazione,
somministrazione   e   vendita   di   alimenti   e  bevande  connessa
all'attivita'  si  faccia  ricorso a personale dipendente assunto per
l'attivita'  aziendale agricola, che viene utilizzato prevalentemente
in  detta  attivita'  e  nel  tempo  residuo nelle attivita' connesse
all'agriturismo,  lo  spogliatoio  puo' consistere anche in un'idoneo
spazio  polifunzionale,  dotato  di  armadietti  a  doppio  scomparto
ricavato all'interno dell'azienda agricola.
9. Macellazione di animali allevati in azienda.
    E' vietata la macellazione in azienda di "grossi animali" e cioe'
bovini,  equini,  suini,  ovicaprini,  grossa  selvaggina  allevata e
struzzi.  Tali  animali  possono  essere  macellati  solo in impianti
riconosciuti e/o autorizzati.
    Ai  sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre  1997,  n.  495  e dell'art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  dicembre  1992,  n.  559 e della circolare del
Ministero  della  sanita' n. 43 del 30 ottobre 1993, e' consentita la
macellazione  in  azienda,  fino ad un massimo di 1.500 capi all'anno
complessivamente,  finalizzata  alla  somministrazione  nella  stessa
azienda,  di  polli,  tacchini,  faraone,  oche,  anitre,  conigli  e
selvaggina  da  penna  allevata  (esclusi  gli struzzi) alle seguenti
condizioni:
    9.1. Struttura  adibita  anche alla macellazione, autorizzata dal
Sindaco  ai  sensi  della  legge 30 aprile 1962 n. 283, previo parere
favorevole    del    dipartimento   di   prevenzione   della   A.S.L.
territorialmente competente e dotata di almeno:
      a) numero  due  locali, corrispondenti alla zona sporca ed alla
zona  pulita della linea di lavorazione; quest'ultima puo' coincidere
con  il  locale  cucina,  purche' utilizzata in momenti diversi dalle
altre funzioni.
      b) pareti  fino all'altezza di due metri e pavimenti lavabili e
disinfettabili
      c) erogazione  di  acqua  potabile  calda  e  fredda,  mediante
comando non azionabile a mano ne' a gomito;
      d) sistema  di  scarico  delle  acque reflue dotato di pozzetti
sifonati;
      e) dispositivi  idonei  ad  evitare  la  presenza  di roditori,
insetti ed altri animali indesiderati;
      f) cella  e/o  armadio  frigorifero  adeguato all'entita' della
macellazione;
      g) attrezzature   ed  utensili  riconosciuti  idonei  sotto  il
profilo  igienico-sanitario, facilmente lavabili e disinfettabili (di
norma si deve evitare l'uso di piani di lavoro in legno e di utensili
con manico in legno);
      h) predisposizione  di  un  piano di autocontrollo ai sensi del
successivo art. 14;
      i) predisposizione  di  un  idoneo sistema di smaltimento degli
scarti  di  macellazione,  ai  sensi del decreto del Presidente della
Repubblica   n.   508/1992,   di   norma  mediante  ricorso  a  ditta
autorizzata, o mediante concimaia.
    Relativamente  alle  caratteristiche dei servizi igienici ed agli
spogliatoi  si  fa  riferimento a quanto previsto al precedente punto
8.3.
    Il  controllo  veterinario va effettuato all'interno di programmi
di  vigilanza  che  devono  tenere  conto  della  consistenza di tali
attivita'  sul territorio e dell'eventuale diffusione di patologie di
interesse  ispettivo  nella  specie  in  esame  e  della  presenza di
provvedimenti  di polizia veterinaria in atto. Il responsabile legale
o il gestore dell'azienda dovra' comunicare almeno una volta all'anno
al  servizio  veterinario  della  A.S.L. competente per territorio la
periodicita'    delle    macellazioni,    in   modo   da   consentire
l'effettuazione  dei previsti controlli sanitari. Eventuali modifiche
del  calendario  delle  macellazioni  dovranno  essere comunicate con
congruo anticipo allo stesso servizio veterinario.
    9.2. Qualora  le carni delle specie sopra citate vengano poste in
vendita, il limite massimo, fissato in deroga per gli agricoltori, e'
di  10.000  capi/anno complessivamente (Art. 4 decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  495/1997  - Circolare ministeriale n. 9/1999).
Nell'autorizzazione  sanitaria  andra' prescritto che il produttore o
allevatore  concordi  con  il  servizio  veterinario  della A.S.L. il
giorno   e   l'ora   della   macellazione   al   fine  di  consentire
l'effettuazione  dei  previsti  controlli sanitari, con pagamento dei
relativi  diritti  di  cui  al decreto legislativo n. 432/1998. Dette
carni,  ancorche'  non  poste in vendita, saranno identificate con un
bollo a placca o un'etichetta riportante la ragione sociale e la sede
dell'azienda  nonche'  la  dicitura:  "Art.  4 decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 495/1997" oppure "Art. 4 decreto del Presidente
della Repubblica n. 559/1992".
    N.B.:  Ai  sensi  dell'art.  13  del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1997, n. 495 e della circolare ministeriale n.
9   dell'8 giugno   1999,  possono  essere  autorizzati  dal  settore
regionale   di   medicina   veterinaria   macelli   e  laboratori  di
sezionamento  a  capacita' limitata per volatili da cortile conigli e
selvaggina  allevata da penna fino ad un massimo di 150.000 capi/anno
complessivamente,  secondo  le  indicazioni contenute nella circolare
stessa e le direttive impartite con decreto della giunta regionale n.
1228 del 6 settembre 1999 e seguenti modfiche.
10. Uova.
    Le  uova  prodotte  in  azienda  possono  essere  utilizzate  per
l'attivita'  di  somministrazione La cessione diretta, dal produttore
al consumatore, e' consentita in deroga ai sensi dell'art. 2, comma 5
del  regolamento  CE  n.  1907/1990  e  successive  modificazioni,  a
condizione che le uova, prodotte in loco, vengano cedute nel luogo di
produzione e purche' non siano imballate o classificate.
11. Lavorazione e manipolazione di prodotti alimentari.
11.1. Approvvigionamento.
    Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  3, comma 3 della legge
regionale  n.  13/2001,  tutti i prodotti alimentari e le bevande, se
non  di  produzione  aziendale,  devono  provenire  esclusivamente da
imprenditori  commerciali ed attivita' (quali impianti, stabilimenti,
laboratori,  ecc.)  riconosciuti  e/o  autorizzati.  Tale provenienza
dovra'   essere  documentata  mediante  etichettatura  apposta  sulla
singola  confezione  o  mediante documento commerciale di trasporto o
fattura  commerciale, da conservarsi almeno fino ad esaurimento della
relativa  confezione  e/o partita, e comunque per il periodo di tempo
previsto dalla legge.
11.2. Trasporto.
    Il  trasporto  degli  alimenti  deve  avvenire nel rispetto delle
norme  igienico-sanitarie  (contenitori,  temperature,  ecc.)  e  con
automezzi  o  contenitori  idonei.  Per  i prodotti che richiedono la
conservazione  allo  stato  di  refrigerazione  e/o  congelamento e/o
surgelazione   a  determinate  temperature  codificate  da  norme  in
relazione  alla tipologia dell'alimento, il trasporto deve assicurare
il mantenimento della catena del freddo.
    La  movimentazione  degli  alimenti all'interno dell'azienda deve
comunque   avvenire   nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie
assicurando,  ove necessario, il mantenimento della catena del freddo
mediante  l'utilizzo  di  idonei  contenitori  isotermici, lavabili e
disinfettabili, per alimenti.
11.3. Conservazione.
    La  conservazione degli alimenti deve avvenire nel rispetto delle
norme  igienico-sanitarie. In particolare gli alimenti per i quali e'
necessario  lo  stato  di  refrigerazione, devono essere mantenuti in
celle  o  armadi  frigoriferi  di  capacita'  adeguata  e  secondo le
temperature  previste,  e  che  comunque  consentano la conservazione
differenziata,  anche  mediante  appositi  scomparti,  delle  diverse
tipologie  di  alimenti:  vegetali, carni (incluse quelle prodotte in
azienda),   prodotti  sfusi  o  confezionati,  materia  prima  cruda,
selvaggina  sottopenna  e/o  sottopelo,  ecc. Gli stessi accorgimenti
vanno  adottati  per  la  conservazione  di  alimenti  allo  stato di
congelamento e/o surgelazione.
11.4. Attivita' di trasformazione.
    La  trasformazione  di  materie  prime  quali carni, latte, uova,
vegetali,  etc.  nei  relativi  prodotti derivati (prodotti a base di
carne  salata,  insaccati, formaggi, conserve, semiconserve ed altro)
dev'essere  effettuata  nel  rispetto delle norme igienico-sanitarie,
all'interno  di  uno  specifico  laboratorio  inteso  come  locale di
dimensione  proporzionate  al  tipo  di attivita' svolta, nonche' con
illuminazione   naturale  o  artificiale  ed  aerazione  adeguate  ed
altresi' dotato di:
      a) pareti  fino all'altezza di due metri e pavimenti lavabili e
disinfettabili;
      b) dispositivi  idonei  ad  evitare  la  presenza  di  roditori
insetti e altri animali indesiderati;
      c) attrezzature   ed  utensili  riconosciuti  idonei  sotto  il
profilo  igienico-sanitario,  che  consentano  una  completa e rapida
pulizia (di norma si deve evitare l'uso di piani di lavoro in legno e
di utensili con manico in legno);
      d) fornitura  di  acqua  potabile  calda  e fredda, erogata con
comando non azionabile ne' a mano ne' a gomito;
      e) sistema  di scarico delle acque reflue dai lavelli dotati di
pozzetti e sifone;
      f) dispense,  celle e/o armadi frigoriferi per la materia prima
e  per  i  prodotti,  in numero e capacita' proporzionati all'entita'
della  lavorazione  ed, ovviamente, lavaggio e disinfezione dopo ogni
lavorazione specifica.
    Limitatamente  alla  produzione  di  pasta  fresca,  di  conserve
vegetali,  di  formaggi, di confetture e di prodotti apistici, per un
quantitativo  settimanale non superiore a 50 kg per ciascun prodotto,
di  latte  per un quantitativo giornaliero non superiore ai 20 litri,
tale  locale  laboratorio  puo'  coincidere  con il locale cucina. In
questo  caso  vanno  comunque garantiti tempi diversi di lavorazione.
Nello  stesso  locale  cucina  e'  possibile produrre anche insaccati
freschi  e/o  stagionati  purche'  la  stagionatura avvenga in locali
diversi.
    In  caso  di  trasformazione  di  quantitativi  dli materia prima
superiori   a   quelli   sopra   indicati,   il  responsabile  legale
dell'azienda  dovra'  fare  riferimento  alle  normative  nazionali e
regionali di riferimento. In particolare:
      1) per  il  latte,  l'utilizzo  ai  fini della somministrazione
nell'azienda  agrituristica,  e'  consentito  in  deroga,  cosi' come
dispone  l'art.  2  del  regolamento  CE  n.  2597/97, che include la
fornitura  o cessione al consumatore finale sia come vendita diretta,
o  tramite  ristoranti  o  analoghe collettivita', come dispone anche
l'art.  1, comma 6 della legge n. 169/1989. E' consentita altresi' la
vendita  di  latte  crudo,  che  e'  possibile utilizzare anche nella
produzione  di  prodotti  a base di latte nel rispetto dei criteri di
cui  all'art.  1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  54/1997.  I  requisiti devono essere quelli del latte alimentare,
sia  sotto  l'aspetto  qualitativo  (Regolamento  CE  n. 2597/97) che
igienico-sanitario (art. 4 decreto del Presidente della Repubblica n.
54/1997).  La sala di mungitura e di stoccaggio del latte deve essere
autorizzata  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  n.  283/1962.  Va
autorizzato,  altresi',  il  locale  destinato alla trasformazione in
prodotti  a  base di latte (formaggi, ricotta, burro, ecc.) secondo i
requisiti  dettati  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
327/1980  e  dal  decreto  legislativo n. 155/1997. Il locale adibito
alla  vendita  del  latte  e' soggetto ad autorizzazione sanitaria ai
sensi dell'Art. 22 del regio decreto n. 994/1929;
      2) per  il  miele,  i locali ove si effettuano le operazioni di
smielatura  e  confezionamento,  allorche'  tali produzioni non siano
destinate     all'autoconsumo,     sono    soggette    al    rilascio
dell'autorizzazione  sanitaria  prevista  dall'art.  2 della legge n.
283/1962.
11.5. Attivita' di vendita.
    Ai  sensi  dell'art.  4,  commi  1,  2,  3,  4  e  5  del decreto
legislativo  n. 228/2001 e' consentita la vendita diretta di prodotti
alimentari,   freschi,   conservati,   trasformati,  cotti  o  crudi,
limitatamente al consumatore finale, cosi' come definito dall'art. 1,
comma  2, lettera e) del decreto legislativo n. 109/1992 e successive
modifiche  e  integrazioni. Tale attivita' deve essere effettuata nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie nonche' di quanto previsto in
materia  di  etichettatura.  Puo'  essere  individuato  uno specifico
locale  nell'ambito  dell'azienda  agrituristica oppure, se l'entita'
dell'attivita'  lo  consente, la vendita puo' essere esercitata in un
reparto ricavato all'interno della sala di ristorazione.
12. Igiene del personale.
    Gli   operatori  addetti  a  qualsiasi  titolo  alla  produzione,
preparazione,  confezionamento, somministrazione, vendita e trasporto
di alimenti e bevande devono:
      a) indossare   abiti   da   lavoro  (tute,  camici,  grembiuli,
copricapo, guanti, etc.) idonei al tipo di attivita' svolta;
      b) aver partecipato a corsi di educazione sanitaria relativa al
tipo di attivita' svolta, documentata da idoneo attestato.
    N.B.:   Ai   sensi   del  capitolo  X  dell'allegato  al  decreto
legislativo   26 maggio   1997,   n.   155   il  responsabile  legale
dell'azienda  agrituristica  o il gestore e' tenuto ad assicurare che
gli addetti alle lavorazioni dei prodotti alimentari abbiano ricevuto
un  addestramento  o  una formazione in materia di igiene alimentare,
idonee  al  tipo di attivite' svolta. Detto obbligo e' stato ribadito
anche al punto 2.5 della decreto della giunta regionale n. 779 del 19
giugno  2000  nonche'  nella circolare ministeriale n. 6 del 6 maggio
1998.
13. Modalita' autorizzative.
    Ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  n. 283/1962 l'attivita' di
produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e vendita
di  alimenti  e  bevande,  e' subordinata ad autorizzazione sanitaria
rilasciata   dal  sindaco,  previo  parere  favorevole  espresso  dal
dipartimento di prevenzione della A.S.L. territorialmente competente.
Tale  autorizzazione  sanitaria  e' unica, relativa cioe' all'azienda
agrituristica  nel  suo  insieme.  Pertanto  e' comprensiva, anche se
devono  essere  esplicitamente  specificate  ed elencate, delle varie
tipologie   di  attivita'  svolte,  quali  produzione,  preparazione,
somministrazione di pasti per ospiti alloggiati e/o per gli avventori
esterni,      confezionamento,      macellazione,     trasformazione,
conservazione, mediante congelamento, vendita, ecc.
    Sara'  cura  del  titolare  dell'azienda o del suo rappresentante
legale, indicare dettagliatamente le suddette attivita', ivi compreso
l'eventuale  commercio  elettronico  (art.  4,  comma  3  del decreto
legislativo   n.   228/2001)   nella   domanda   al  sindaco  per  il
riconoscimento      di     azienda     agrituristica,     comprensiva
dell'autorizzazione sanitaria.
14. Autocontrollo.
    Per  tutte  le  attivita' di trasformazione e vendita di alimenti
effettuate  nell'ambito  dell'azienda,  ad eccezione della produzione
primaria,  si deve predisporre un piano di autocontrollo ai sensi del
decreto  legislativo  n.  155/1997.  I piani devono essere semplici e
correlati  alle specifiche attivita'. E' importante anche la verifica
della  potabilita'  dell'acqua  utilizzata  in  azienda, specialmente
quando quest'ultima non benefici dell'approvvigionamento comunale. La
Regione  Molise,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  10  della legge n.
526/1999,  ha  inserito  l'agriturismo  tra le tipologie di industrie
alimentari  che  possono  attuare  il  sistema  di  autocontrollo con
procedura  semplificata,  al  fine di gestire le varie fasi operative
(stoccaggio,     preparazione,    manipolazione,    somministrazione,
sanificazione,  vendita, ecc.) con un minor impegno burocratico (vedi
circolare  n.  3/1999/VET  e la decreto della giunta regionale n. 779
del  19  giugno  2000). E' possibile la preparazione e la vendita dei
prodotti  tradizionali  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 30
aprile   1998,   n.   173,   che   prevede   deroghe   ai   requisiti
igienico-sanitari, individuati nell'atlante dei prodotti tradizionali
della  Regione  Molise,  redatto ed aggiornato dall'ente regionale di
sviluppo  agricolo  del Molise per conto della Regione. Tali prodotti
sono  definiti  come  quelli  che  richiedono metodi di lavorazione e
locali  particolari e tradizionali, nonche' tecniche di conservazione
essenziali  per  le  caratteristiche specifiche del prodotto. La loro
conservazione  dev'essere  effettuata in modo da impedire il contatto
con gli altri alimenti.
15. Vigilanza.
    La  vigilanza sull'osservanza delle norme, nazionali e regionali,
e'  di  competenza  degli  organi  preposti  dalle  leggi vigenti. La
Regione  Molise,  tramite il personale preposto dell'assessorato alle
politiche  agricole,  effettua  almeno  un  controllo annuale sul 10%
delle aziende agrituristiche e agli iscritti all'albo.
    Il personale preposto al controllo redige una scheda di verifica,
secondo  l'allegato  modello,  e  fornisce  alla  commissione, di cui
all'Art.  8  della  legge regionale n. 13/2001, tutte le informazioni
necessarie.
16. Abrogazione di norme.
    Il regolamento regionale n. 3 del 22 novembre 2001 e' abrogato.
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise.
      Campobasso, 26 febbraio 2002
                                IORIO